La legge di bilancio introduce la rottamazione quinquies, cioè la nuova sanatoria delle cartelle esattoriali per i carichi affidati all’agente per la riscossione dal 2000 al 2023 con lo stralcio delle sanzioni, degli interessi inclusi nei carichi, degli interessi di mora e dei compensi di riscossione se i debiti rientrano tra quelli definibili.
Come presentare la domanda di rottamazione delle cartelle esattoriali
La domanda di adesione alla rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali, va presentata entro il prossimo 30 aprile 2026 tramite l’applicativo sul sito dell’agente della riscossione. Entro il 30 giugno arriverà la comunicazione con le somme dovute e poi bisognerà pagare tutto in un’unica soluzione oppure partire con le rate.
La scadenza chiave è il 31 luglio 2026 data entro cui pagare l’unica rata o la prima rata del piano.
Il pagamento può essere dilazionato fino a 54 rate bimestrali dal 2026 al 2035.
Le prime tre scadono:
- Prima rata: 31 luglio 2026
- Seconda rata: 30 settembre 2026
- Terza rata: 30 novembre 2026
Dal 2027 scadono a fine gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre e dal 1° agosto 2026, in caso di rateizzazione maturano interessi al 3% annuo.
Rottamazione quinquies: la decadenza
Il punto centrale è proprio la decadenza: infatti a differenza delle Rottamazioni precedenti non basta un qualsiasi inadempimento. La rottamazione decade se non si paga la rata unica oppure due rate anche non consecutive oppure l’ultima rata. Conta anche il pagamento insufficiente e non è prevista la tolleranza dei cinque giorni di ritardo.
Qui entra la novità interpretativa: nelle Faq si spiega che se si salta una rata e si paga quella successiva il pagamento viene imputato prima a coprire la rata rimasta non pagata. Se per esempio su un piano di tre rate in tutto, si paga la prima e la terza rata saltando la seconda, il versamento della terza copre la seconda e sostanzialmente resta scoperta la terza e ultima rata, quindi l’agenzia delle entrate sostiene che scatti la decadenza per mancato pagamento dell’ultima rata. Ergo, il risultato pratico è che finisce per pesare anche la penultima rata perché può trasformarsi in un problema sull’ultima.
Se si decade riemerge il debito pieno con sanzioni, interessi e aggi di riscossione e secondo le Faq non si potrebbe più chiedere la dilazione del residuo, ex articolo 19 del 602/1973, per questo conviene aderire solo se si è ragionevolmente certi di sostenere le scadenze.
Una strategia possibile è presentare più domande per generare piani distinti, cosi che la decadenza di uno non dovrebbe travolgere gli altri.
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